Scaduto

Gara #304

Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento in concessione del servizio di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva della TARI, riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali e relativo contenzioso.
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Informazioni appalto

22/05/2026
Aperta
Servizi
€ 1.078.880,00
Reho Angelica

Categorie merceologiche

7994 - Servizi di organismi di riscossione

Lotti

1
BBA2624285
Qualità prezzo
Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva della TARI, riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali e relativo contenzioso.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento in concessione del servizio di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva della TARI, riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali e relativo contenzioso.
€ 1.078.880,00
€ 308.000,00
€ 0,00

Seggio di gara

DETERMINAZIONE DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE N° 64 DEL 24/06/2026 - REG. GEN. N° 413 DEL 24/06/2026
24/06/2026
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Cognome Nome Ruolo
Reho Angelica Presidente
Di Molfetta Caterina Commissario
De Rocco Maria Rosaria Commissario
Maiolo Giuliano Segretario verbalizzante

Commissione valutatrice

DETERMINAZIONE DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE N° 64 DEL 24/06/2026 - REG. GEN. N° 413 DEL 24/06/2026
24/06/2026
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Cognome Nome Ruolo
Reho Angelica Presidente
Di Molfetta Caterina Commissario
De Rocco Maria Rosaria Commissario

Scadenze

29/05/2026 12:00
08/06/2026 12:00
18/06/2026 10:00

Avvisi pubblici

Allegati

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01/07/2026 16:46
77.11 kB

Chiarimenti

18/05/2026 11:49
Quesito #1
In riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una corretta valutazione della documentazione di gara ed economica, si richiedono i seguenti chiarimenti:





Per la TARI si chiede la suddivisione delle annualità accertate per omessa/infedele denuncia e omesso/ritardato pagamento.





Si chiede di specificare quali saranno le annualità oggetto di accertamento TARI nel corso dell’intera durata contrattuale per tutte le entrate oggetto di gara;




Si chiede di conoscere il software attualmente in uso presso l’ufficio tributi.




Relativamente all’attività di accertamento, evasione e/o elusione TARI si chiede di chiarire se le spese postali anticipate dal concessionario sono rimborsate dall’Ente successivamente all’emissione degli atti.




Si chiede di confermare se l’aggio a base d’asta del 18% previsto per l’attività di accertamento TARI sarà riconosciuto anche nella successiva fase di riscossione coattiva.





Relativamente al servizio di riscossione coattiva (aggio 5%) si chiede di conoscere i dati relativi all’ammontare dei crediti residui (entrate tributarie, Cds e Patrimoniali), non ancora avviati alla riscossione coattiva da affidare al concessionario nel corso della durata contrattuale, suddivisi per tipologia entrata, annualità ed indicando il numero delle posizioni.





Con riferimento alle attività di riscossione coattiva e alle eventuali procedure cautelari/esecutive attivate dal Concessionario, si chiede conferma che le spese e gli oneri anticipati per tali procedure siano rimborsati al Concessionario anche nell’ipotesi in cui il credito risulti successivamente inesigibile o comunque non recuperato. Si chiede altresì conferma che le spese di notifica relative agli atti di riscossione coattiva, siano rimborsate anche in caso di mancata riscossione per inesigibilità




Con riferimento alla richiesta di allegare i Curriculum Vitae delle figure professionali impiegate (art 16 disciplinare), si chiede conferma che il richiamo alla “tabella di cui al punto 18.1 del Disciplinare” costituisca un mero refuso, atteso che tale punto non contiene alcuna specifica previsione relativa ai CV. Si chiede pertanto di confermare che gli unici requisiti richiesti per i Curriculum Vitae siano quelli indicati nel medesimo articolo 16 del Disciplinare, nella parte in cui prevede che “I Curriculum vitae et studiorum devono essere resi nel rispetto dei seguenti requisiti”.




Si chiede di mettere a disposizione degli O.E. l’allegato f) Patto di integrità;




In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.


21/05/2026 16:21
Risposta
In riscontro alle richieste di chiarimenti formulate, si rappresenta quanto segue:
- Per la TARI e per entrambe le tipologie di inadempimento sono state accertate le annualità 2018 – 2019 – 2020;
- Le annualità oggetto di accertamento TARI nel corso dell’intera durata contrattuale saranno tutte quelle non prescritte a decorrere dalla prima annualità in prescrizione al 31.12.2026; così anche per tutti gli altri tributi ed entrate comunali;
- Il software attualmente in uso presso l’ufficio tributi è Civilia Next – modulo Gestione Entrate Tributi Maggiori; per l’Imposta di soggiorno è in uso il software StayTour MapControl;
- Le spese di stampa e invio degli avvisi sono a carico del Concessionario. I relativi costi, ove previsto dalla normativa vigente, potranno essere addebitati ai contribuenti e rimborsati dal Comune in caso di inesigibilità. Per le spese di notifica, il Capitolato prevede il recupero dei bolli postali per le notifiche mediante fatturazione mensile, previa rendicontazione e verifica da parte dell’Ente;
- Si conferma che l’aggio del 18% previsto per l’attività di accertamento TARI è riconosciuto sulle somme riscosse in relazione agli importi accertati TARI, secondo quanto previsto dagli atti di gara e dall’offerta economica. Resta distinta la disciplina dell’aggio del 5% previsto per le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali;
- L’entità del carico da affidare varia da tributo a tributo e varierà nel corso degli anni oggetto della concessione. L’esatta determinazione dei vari carichi sarà determinata nel momento dell’elaborazione delle liste dei morosi e/o degli evasori totali a valle delle operazioni di accertamento e bonifica dati, annualità per annualità in quanto i carichi da affidare presuppongono un’attività preliminare di controllo e verifica della regolarità delle operazioni propedeutiche alla riscossione coattiva (es. regolarità della notifica, verifica degli atti propedeutici annullati e/o riemessi; rettifiche atti effettuate, ecc.) e pertanto ad oggi non è determinabile il numero degli atti validi e pronti per i quali attivare le operazioni di recupero del credito né il conseguente relativo numero di posizioni;
- Per quanto riguarda gli oneri e le spese relativi alle procedure cautelari ed esecutive, si precisa che la loro gestione rientra nelle attività di riscossione coattiva affidate al Concessionario. La documentazione di gara non prevede espressamente il rimborso automatico, a carico dell’Ente, delle spese di procedura esecutiva e cautelare di cui al D.M. 14/04/2023 nei casi di inesigibilità del credito, mancato recupero delle somme, sgravio o annullamento dell’atto.
Restano comunque salvi i rimborsi espressamente previsti dagli atti di gara, in particolare quelli relativi ai costi di stampa, invio e notifica degli avvisi, nei limiti indicati dalla lex specialis;
- Con riferimento alla richiesta relativa ai Curriculum Vitae delle figure professionali impiegate, si rappresenta che, con Determinazione n. 48 del 21/05/2026, la Stazione appaltante ha disposto la rettifica dell’art. 16 del Disciplinare di gara, al fine di chiarire la documentazione da allegare all’offerta tecnica.
In particolare, non è richiesto il deposito dei Curriculum Vitae di tutto il personale aziendale eventualmente impiegato, anche a rotazione, nelle attività di back office o nelle ulteriori attività operative della commessa.
All’offerta tecnica dovranno essere allegati i Curriculum Vitae et studiorum aggiornati delle figure professionali eventualmente già individuate dal concorrente e indicate nell’offerta tecnica come rilevanti ai fini dell’organizzazione del servizio e della valutazione della proposta tecnico-organizzativa, nonché il Curriculum Vitae et studiorum aggiornato del Responsabile del Concessionario incaricato dell’attività di supervisione e raccordo con l’Ente.
Qualora, al momento della presentazione dell’offerta, alcune figure professionali da destinare all’esecuzione del servizio non siano ancora nominativamente individuate, il concorrente dovrà indicare nella relazione tecnica i relativi profili professionali, le competenze minime richieste, l’esperienza attesa, nonché le modalità di selezione, reperimento, formazione e inserimento operativo del personale.
Resta fermo che, prima della stipula del contratto ovvero entro il diverso termine indicato dalla Stazione Appaltante ai fini dell’avvio del servizio, l’aggiudicatario dovrà comunicare i nominativi del personale impiegato, il relativo inquadramento contrattuale, il monte ore assegnato e l’organizzazione operativa del servizio, secondo quanto previsto dalla lex specialis rettificata.
- il Patto di integrità, indicato tra i documenti di gara, è ora disponibile sulla PAD e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.



18/05/2026 11:55
Quesito #2
Spett.le Ente
si formulano le seguenti richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura.
innazitutto si chiede se i termini di scadenza dei chiarimenti e della procedura, siano effettivamente quelli indicati sulla PAD. La procedura infatti risulta pubblicata al 14/05 ed in data odierna (dopo solo 4 giorni dalla pubblicazione), scadono i termini per la richiesta di chiarimenti, Vista l'esiguità dei tempi, si chiede conferma che siano realmente questi i termini di scadenza, quanto meno per avere "eventualmente e ove necessario" un lasso di tempo maggiore per formula ulteriori chiarimenti che potrebbero emergere da una lettura più accurata degli atti di gara.
Ciò premesso conunque si chiede:
- l'entità del carico che sarà affidato posto che nel PEF è indicato l'importo delle riscossioni e non il carico;
- il numero di atti corrispondenti al carico affidato;
- si chiede altresì conferma che gli oneri di riscossione di cui alla legge 160/2019 c. 803 lett.a) e b) e le spese di procedura esecutiva e cautelari di cui al D.M. 14/04/2023 così come previsto dalle rispettive norme, siano di competenza dell'Aggiudicatario. SI chiede altresì conferma che le spese di procedura esecutiva e cautelari di cui al D.M. 14/04/2023 siano riconosciute anche in caso di inesigibilità e di sgravio dell'atto (provvedimenti di annullamenti da parte dell'Ente).

In attesa di gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.



21/05/2026 16:29
Risposta
Con riferimento alle richieste di chiarimenti in oggetto, si rappresenta quanto segue:
- Con riferimento alla richiesta relativa ai termini di scadenza dei chiarimenti e della procedura, la Stazione appaltante, con Determinazione n. 48 del 21/05/2026, ha disposto la rettifica del Disciplinare di gara e la proroga dei termini della procedura, al fine di garantire la piena conoscibilità delle modifiche apportate e consentire agli operatori economici una corretta formulazione dell’offerta.
Pertanto, i nuovi termini della procedura sono i seguenti:
• termine per la presentazione delle richieste di chiarimento: 29/05/2026, ore 12:00;
• termine per la presentazione delle offerte: 08/06/2026, ore 12:00;
• prima seduta di gara: 18/06/2026, ore 10:00.
Le nuove scadenze sostituiscono integralmente quelle precedentemente indicate negli atti di gara e sulla piattaforma. Restano ferme e invariate tutte le ulteriori disposizioni della lex specialis non espressamente rettificate.
- L’entità del carico da affidare varia da tributo a tributo e varierà nel corso degli anni oggetto della concessione. L’esatta determinazione dei vari carichi sarà effettuata nel momento dell’elaborazione delle liste dei morosi e/o degli evasori totali a valle delle operazioni di accertamento e bonifica dati, annualità per annualità;
- I carichi da affidare presuppongono un’attività preliminare di controllo e verifica della regolarità delle operazioni propedeutiche alla riscossione coattiva (es. regolarità della notifica, verifica degli atti propedeutici annullati e/o riemessi; rettifiche atti effettuate, ecc.) e pertanto ad oggi non è determinabile il numero degli atti validi e pronti per i quali attivare le operazioni di recupero del credito.
Soltanto per la TARI ordinaria si possono verosimilmente stimare circa 3.800 avvisi.
- Si conferma che gli oneri di riscossione di cui all’art. 1, comma 803, lett. a) e b), della L. 160/2019, nonché le spese di procedura esecutiva e cautelare di cui al D.M. 14/04/2023, rientrano tra le attività di competenza del Concessionario/Aggiudicatario, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Pertanto, il Concessionario dovrà gestire le attività di riscossione coattiva, compresa l’eventuale attivazione delle procedure esecutive e cautelari, la quantificazione, l’addebito e la rendicontazione dei relativi oneri e spese.
Resta fermo che tali oneri e spese non costituiscono un ulteriore corrispettivo automatico a carico dell’Ente, ma sono applicati e recuperati secondo quanto previsto dalla legge e dagli atti di gara.
Con riferimento, invece, alle ipotesi di inesigibilità del credito, sgravio o annullamento dell’atto da parte dell’Ente, la documentazione di gara non contiene una specifica previsione che riconosca al Concessionario il rimborso delle spese di procedura esecutiva e cautelare di cui al D.M. 14/04/2023 in tali casi.
Gli atti di gara prevedono infatti che il corrispettivo del Concessionario sia costituito dall’aggio applicato alle somme effettivamente riscosse, secondo le aliquote risultanti dall’offerta economica, e che nel corrispettivo siano compresi tutti gli oneri e le spese necessari allo svolgimento del servizio, salvo diversa espressa previsione.
Pertanto, allo stato della lex specialis pubblicata, può confermarsi che gli oneri e le spese sopra richiamati sono di competenza gestionale del Concessionario/Aggiudicatario, ma non può essere confermato un diritto al rimborso a carico dell’Ente nei casi di inesigibilità, sgravio o annullamento, in assenza di una specifica previsione negli atti di gara o nel contratto.


22/05/2026 14:20
Quesito #3
Si richiede cortese chiarimento relativamente al pagamento del Contributo ANAC.
Inserendo il CIG BBA2624285 viene generato l'importo di € 165,00 mentre sul nuovo disciplinare tale importo è pari ad € 265,00




25/05/2026 09:57
Risposta
Con riferimento al quesito, si precisa che l’importo corretto del contributo ANAC è quello generato dal Portale ANAC inserendo il CIG BBA2624285. Pertanto, l’importo da versare è pari a € 165,00. L’importo indicato nel Disciplinare deve intendersi quale mero refuso materiale.
Resta fermo che l’operatore economico dovrà allegare la ricevuta di pagamento alla documentazione di gara.

22/05/2026 17:33
Quesito #4
Buonasera,
si trasmettono le seguenti richieste di chiarimento:

Richiesta di chiarimento n. 1

Differenza tra valore stimato della concessione e ricavi da aggio

Quesito

Con riferimento all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Oneri e al punto 3 del Disciplinare di gara, si rileva che il valore complessivo stimato della concessione per la durata quinquennale è indicato in euro 980.800,00 oltre IVA, mentre il PEF e l’Allegato al PEF stimano ricavi da aggio pari a euro 113.000,00 annui, per complessivi euro 565.000,00 nel quinquennio.

Dalla lettura dell’Allegato 1 al PEF – Quadro Economico di Progetto – sembrerebbe che il valore di euro 980.800,00 sia determinato sommando:


euro 565.000,00 per prestazioni a corrispettivo variabile/aggio;euro 415.800,00 per prestazioni a corrispettivo fisso, determinate sulla base dei costi del personale, supervisione e utile d’impresa.


Tuttavia, l’art. 4 del Capitolato prevede che il corrispettivo spettante al concessionario sia costituito esclusivamente dall’aggio contrattuale applicato alle somme effettivamente riscosse e che nessun compenso minimo garantito sia riconosciuto al concessionario.

Si chiede pertanto di chiarire:


se l’importo di euro 415.800,00 rappresenti un effettivo corrispettivo fisso, non soggetto a ribasso, riconosciuto al concessionario, aggiuntivo rispetto agli aggi sulle somme riscosse, come indicato nell’ultimo periodo dell’art.4 del Capitolato Speciale di Appalto e per cui tale importo di euro 415.800,00 rappresenti la quota individuata nel temine di “…fatta salva diversa ed espressa previsione contenuta negli atti di gara o nel contratto.”oppure se tale importo costituisca esclusivamente una componente estimativa del PEF, non oggetto di autonoma remunerazione;quale sia, ai fini della formulazione dell’offerta economica e della valutazione di sostenibilità, il valore effettivo dei ricavi attesi del concessionario;se il valore della concessione da assumere ai fini del fatturato generabile dal concessionario debba essere inteso pari a euro 565.000,00 per cinque anni, oltre eventuale proroga, ovvero pari a euro 980.800,00.




Richiesta di chiarimento n. 2

Rimborsi per attività eseguite ai sensi del D.M. 14/04/2023 anche in caso di inesigibilità

Quesito

Il Disciplinare, al punto relativo alla verifica di anomalia dell’offerta, prevede che non saranno considerati il costo e il relativo rimborso per l’elaborazione e notifica atti previsto dalla L. 160/2019, art. 1, comma 803, nonché i diritti di cui al D.M. 14/04/2023.

L’art. 10 del Capitolato stabilisce inoltre che i costi di stampa e invio degli avvisi, qualora previsti dalla normativa vigente, saranno addebitati ai contribuenti e rimborsati dal Comune in caso di inesigibilità.

Si chiede di confermare che i diritti, le spese e i rimborsi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli derivanti dal D.M. 14/04/2023, spettino al concessionario per le attività effettivamente e correttamente svolte, anche nel caso in cui il credito risulti successivamente inesigibile o non recuperabile.

Si chiede inoltre di precisare:


le modalità di rendicontazione documentale di tali spese;le tempistiche di rimborso da parte dell’Ente;se il rimborso avvenga previa attestazione dell’attività svolta e dell’inesigibilità, indipendentemente dall’effettivo incasso nei confronti del contribuente.




Richiesta di chiarimento n. 3

Riconoscimento degli oneri della riscossione ex L. 160/2019, art. 1, comma 803

Quesito

Il PEF prevede, per le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate comunali, il riconoscimento al concessionario di un aggio pari al 5% oltre IVA sulle somme riscosse, “oltre agli oneri e spese di cui alla L. 160/2019, art. 1, comma 803”.

L’art. 4 del Capitolato, tuttavia, prevede che nel corrispettivo siano compresi tutti gli oneri e le spese necessarie all’esecuzione del servizio, salvo eventuali rimborsi di spese vive anticipate in nome e per conto dell’Ente.

Si chiede pertanto di confermare che gli oneri della riscossione di cui alla L. 160/2019, art. 1, comma 803:


sono riconosciuti al concessionario in aggiunta all’aggio contrattuale del 5% sulle somme coattivamente riscosse;non sono assorbiti nell’aggio offerto in sede di gara;sono posti a carico del debitore/contribuente nei casi previsti dalla normativa;






Richiesta di chiarimento n. 4

Coordinamento tra art. 4, art. 9 e art. 10 del Capitolato in materia di spese vive

Quesito

Si chiede di chiarire il coordinamento tra:


l’art. 4 del Capitolato, secondo cui nel corrispettivo sono compresi tutti gli oneri e le spese necessarie all’esecuzione del servizio, salvo eventuali rimborsi di spese vive anticipate in nome e per conto dell’Ente;l’art. 9 del Capitolato, che prevede la fatturazione mensile degli aggi e dei rimborsi dovuti, incluso il recupero relativo ai bolli postali per le notifiche;l’art. 10 del Capitolato, che prevede il rimborso da parte del Comune dei costi di stampa e invio in caso di inesigibilità, ove previsto dalla normativa vigente.


In particolare, si chiede di indicare espressamente quali spese siano da considerarsi:


integralmente a carico del concessionario;recuperabili dal contribuente;rimborsabili dal Comune in caso di inesigibilità;rimborsabili dal Comune indipendentemente dall’esito della riscossione, in quanto anticipate in nome e per conto dell’Ente.


Grazie anticipatamente
Cordiali Saluti
26/05/2026 12:49
Risposta
Richiesta di chiarimento n. 1
Con riferimento al quesito formulato, si precisa che il modello di remunerazione della concessione non prevede alcun corrispettivo fisso a carico dell’Ente.

Il corrispettivo riconosciuto al Concessionario è costituito esclusivamente dall’aggio contrattuale, soggetto a ribasso in sede di offerta economica, applicato alle somme effettivamente riscosse, nelle seguenti misure poste a base di gara:
- 14% sulle somme riscosse a titolo di riscossione ordinaria TARI;
- 18% sulle somme riscosse in relazione agli importi accertati TARI;
- 5% sulle somme riscosse a titolo di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali.

Nel PEF i ricavi da aggio sono stimati in € 113.000,00 annui, per complessivi € 565.000,00 nel quinquennio, esclusa l’eventuale proroga tecnica.

Diverso è il valore stimato della concessione, pari a € 980.800,00 oltre IVA, determinato ai fini della procedura sulla base del PEF e del Quadro Economico. Tale valore comprende la stima dei ricavi da aggio, pari a € 565.000,00, e la componente di € 415.800,00, riferita alla stima dei costi organizzativi del servizio, del personale, della supervisione e del margine di profitto stimato.
La componente di € 415.800,00 non costituisce un corrispettivo fisso autonomo, né un compenso minimo garantito in favore del Concessionario, né una somma ulteriormente riconosciuta dall’Ente.

Pertanto, ai fini della formulazione dell’offerta economica, l’operatore economico dovrà considerare che la remunerazione effettiva del Concessionario dipenderà esclusivamente dagli aggi applicati alle somme effettivamente riscosse, secondo le aliquote risultanti dall’offerta economica.

Resta fermo che il valore della concessione da assumere ai fini della procedura è quello indicato negli atti di gara, pari a € 980.800,00 oltre IVA, mentre i ricavi stimati da aggio sono pari a € 565.000,00 nel quinquennio, esclusa proroga.


In via preliminare, per i chiarimenti 2, 3 e 4 che seguono, si precisa che la presente risposta deve intendersi quale precisazione e coordinamento dei chiarimenti già pubblicati, fermo restando che non è previsto alcun rimborso automatico, forfettario o non documentato a carico dell’Ente, né alcun corrispettivo fisso o minimo garantito in favore del Concessionario. Resta tuttavia ferma l’applicazione della normativa vigente, e in particolare dell’art. 10 del D.M. 14/04/2023, nei casi e nei limiti ivi previsti.

Richiesta di chiarimento n. 2
Con riferimento ai diritti, agli oneri e alle spese relativi alle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.M. 14/04/2023, si precisa che la relativa gestione rientra nelle attività di riscossione coattiva affidate al Concessionario.
Tali spese sono applicate e recuperate nei confronti del debitore/contribuente nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

In caso di annullamento o inesigibilità del credito, trova applicazione l’art. 10 del D.M. 14/04/2023, fatte salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali, con riconoscimento delle sole spese effettivamente sostenute, correttamente addebitate al debitore, debitamente documentate e verificate dall’Ente.
Resta pertanto escluso ogni rimborso automatico, forfettario o non documentato, nonché ogni ulteriore corrispettivo fisso o compenso minimo garantito in favore del Concessionario.

Quanto alle modalità di rendicontazione, il Concessionario dovrà produrre idonea documentazione attestante l’attività svolta, la tipologia di procedura attivata, la spesa effettivamente sostenuta, l’avvenuto addebito al debitore e l’eventuale condizione di annullamento o inesigibilità del credito.

Le tempistiche di liquidazione saranno quelle previste dagli atti di gara per la fatturazione e la verifica dei rimborsi dovuti, previa rendicontazione e controllo da parte dell’Ente (art. 9 del Capitolato).

Richiesta di chiarimento n. 3
Con riferimento agli oneri della riscossione di cui all’art. 1, comma 803, lett. a) e b), della L. 160/2019, si precisa che gli stessi sono applicati e recuperati nei confronti del debitore/contribuente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. La previsione dell’art. 4 del Capitolato, secondo cui nel corrispettivo sono compresi gli oneri necessari all’esecuzione del servizio, non si riferisce agli oneri di riscossione previsti ex lege, i quali sono posti a carico del debitore/contribuente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente e sono applicati e recuperati secondo quanto previsto dalla legge e dagli atti di gara.

Tali oneri non costituiscono un corrispettivo fisso o un compenso minimo garantito a carico dell’Ente in favore del Concessionario. Gli oneri della riscossione, ove dovuti, sono quindi posti a carico del debitore/contribuente e sono distinti dall’aggio contrattuale del 5% previsto per le attività di riscossione coattiva sulle somme effettivamente riscosse.

Pertanto, gli oneri di cui alla L. 160/2019, art. 1, comma 803, non sono assorbiti nell’aggio offerto in sede di gara, ma sono applicati e recuperati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Resta fermo che tali oneri non determinano alcun compenso fisso, minimo garantito o rimborso automatico a carico dell’Ente, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli atti di gara in caso di spese effettivamente sostenute, documentate e verificate.

Richiesta di chiarimento n. 4
Elenco delle singole spese:
1. Spese integralmente a carico del Concessionario
Sono a carico del Concessionario, in quanto comprese nell’aggio e nelle attività ordinarie del servizio:
- spese per il personale;
- spese per mezzi, strumenti di lavoro e attrezzature;
- spese per software, collegamenti telematici e gestione della banca dati;
- spese per sportello al pubblico, salvo locale/arredi/materiale di base eventualmente messi a disposizione dal Comune;
- spese per attività istruttorie;
- spese per rendicontazione;
- spese per supporto all’utenza;
- spese per gestione del contenzioso;
- spese per avvisi, stampati, registri, bollettini, modelli di dichiarazione, denunce e istanze;
- spese di gestione, contributi, oneri previdenziali e assicurativi, DPI, prodotti per igiene/sicurezza e assistenza sanitaria del personale;
- spese contrattuali;
- attività operative connesse alla consegna materiale dei plichi all’agente postale o ai messi notificatori;
- monitoraggio delle attività di recapito;
- acquisizione e scansione ottica degli avvisi di ricevimento e delle relate di notifica.

Il Capitolato prevede infatti che nel corrispettivo siano compresi tutti gli oneri e le spese necessari all’organizzazione, gestione ed esecuzione del servizio, salvo i recuperi/rimborsi espressamente previsti dagli atti di gara e dalla normativa vigente.

2. Spese recuperabili dal debitore/contribuente
Sono recuperabili dal debitore/contribuente, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente:
- oneri della riscossione di cui all’art. 1, comma 803, L. 160/2019;
- costi di elaborazione e notifica degli atti, ove previsti dalla normativa;
- costi di stampa e invio degli avvisi, qualora la normativa ne consenta l’addebito al contribuente;
- spese relative alle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.M. 14/04/2023.

3. Spese rimborsabili dal Comune in caso di inesigibilità o annullamento
Sono rimborsabili dal Comune in caso di inesigibilità o annullamento solo le spese per le quali la normativa vigente o gli atti di gara prevedono tale rimborso, previa documentazione, rendicontazione e verifica da parte dell’Ente.
In particolare:
- costi di stampa e invio degli avvisi, qualora previsti dalla normativa vigente;
- spese di procedura cautelare ed esecutiva di cui al D.M. 14/04/2023, nei limiti dell’art. 10 del medesimo decreto, ossia solo se effettivamente sostenute, correttamente addebitate al debitore, documentate e verificate dall’Ente.

Per le spese di notifica, gli atti di gara prevedono espressamente il recupero dei bolli postali per le notifiche mediante fatturazione mensile, previa rendicontazione e verifica da parte dell’Ente. Restano invece a carico del Concessionario le attività operative connesse alla consegna dei plichi, al monitoraggio del recapito e all’acquisizione/scansione degli avvisi di ricevimento e delle relate di notifica, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente o dagli atti di gara.

4. Spese rimborsabili dal Comune indipendentemente dall’esito della riscossione
Sono rimborsabili indipendentemente dall’esito della riscossione solo le spese vive anticipate in nome e per conto dell’Ente, se espressamente previste dagli atti di gara o dalla normativa vigente, debitamente documentate, rendicontate e verificate.
Tra queste, come sopra indicato, il recupero dei bolli postali per le notifiche, mediante fatturazione mensile e previa verifica da parte dell’Ente.

26/05/2026 10:48
Quesito #5
Si chiede di confermare che, ai fini del limite massimo di 20 facciate in formato A4 previsto per la relazione tecnica dell’offerta, non debbano essere computate la copertina e l’indice/sommario, in attesa di riscontro di porgono distinti saluti.


26/05/2026 12:54
Risposta
Si conferma che, ai fini del limite massimo di 20 facciate in formato A4 previsto per la relazione tecnica, non devono essere computati la copertina e l’indice/sommario, purché tali parti abbiano esclusivamente funzione introduttiva/organizzativa e non contengano elementi sostanziali dell’offerta tecnica oggetto di valutazione.

26/05/2026 15:19
Quesito #6
Spett.le Ente


La presente, per formulare le seguenti richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura.


1. Art. 6.6 del Capitolato di Gara – Attività Trasversali: Si chiede di chiarire cosa si intende con la locuzione di cui alla lett. c) del predetto articolo: il riversamento periodico al gestionale dell’Ente delle rilevanze contabili e il costante aggiornamento delle banche dati comunali; Nella fattispecie si chiede di chiarire se l’attività possa essere svolta dal Concessionario mediante software gestionale da questi utilizzato ed offerto per l’espletamento del servizio; in caso positivo si chiede dunque se devono essere aggiornati i software in uso all’Ente e, in caso di risposta affermativa, si chiede di chiarire quali siano i software in uso e per i quali occorre procedere all’aggiornamento;


si chiede altresì quali siano gli ulteriori software in uso all’Ente e con i quali dovrà essere garantita la interoperabilità.


2. Con riguardo all’attività di gestione del contenzioso, si chiede se il Concessionario dovrà costituirsi anche in rappresentanza dell’Ente; in caso di condanna per vizi presenti nell’atto prodotto dall’Ente, si chiede conferma del fatto che eventuali spese di condanna o di lite, siano a carico dell’Ente e non del Concessionario.


3. Si chiede di indicare la percentuale di riscossione prevista, corrispondente agli incassi indicati nel pef.


4. Si chiede conferma che non ci sia personale da riassorbire alle dipendenze dell’affidatario uscente e che il personale indicato all’art. 3 del Disciplinare di gara sia puramente indicativo.


In attesa di gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.


27/05/2026 16:51
Risposta
Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate, si rappresenta quanto segue:

1. Con riferimento all’art. 6.6, lett. c), del Capitolato, per “riversamento periodico al gestionale dell’Ente delle rilevanze contabili e costante aggiornamento delle banche dati comunali” deve intendersi l’obbligo del Concessionario di garantire il periodico trasferimento, allineamento e aggiornamento dei dati contabili, tributari e gestionali relativi alle attività svolte nell’ambito della concessione.
L’attività potrà essere svolta anche mediante il software gestionale utilizzato e offerto dal Concessionario per l’espletamento del servizio, purché sia garantita la piena visibilità da parte dell’Ente, l’aggiornamento delle banche dati comunali, la tracciabilità delle operazioni e l’interoperabilità con i sistemi in uso presso il Comune.
Come già indicato nei chiarimenti pubblicati, il software attualmente in uso presso l’Ufficio Tributi è Civilia Next – modulo Gestione Entrate Tributi Maggiori; per l’Imposta di soggiorno è in uso StayTour MapControl. Eventuali modalità tecniche di interoperabilità, riversamento e aggiornamento dei dati saranno definite in fase di avvio del servizio, in coordinamento con gli uffici comunali competenti.
Resta fermo che il Concessionario ha facoltà di utilizzare propri sistemi informativi, ma dovrà garantire il collegamento telematico, la visibilità degli archivi da parte dell’Ente, l’aggiornamento delle banche dati e l’interoperabilità con i sistemi comunali, con oneri a proprio carico secondo quanto previsto dagli atti di gara.

2. Sulla gestione del contenzioso, si richiama quanto previsto dall’art. 7 del Capitolato speciale d’oneri, secondo cui la gestione del contenzioso relativo agli atti emessi nell’ambito della concessione è posta a carico del Concessionario, senza ulteriori oneri per il Comune, salvo quanto diversamente disposto da norme imperative o da specifiche determinazioni dell’Ente.
Il Concessionario è tenuto a costituirsi nei giudizi aventi ad oggetto atti emessi nell’ambito della concessione e a curarne la gestione, direttamente o tramite professionisti incaricati, nel rispetto degli indirizzi eventualmente impartiti dal Comune. Resta salva la facoltà del Comune di costituirsi autonomamente nei giudizi in cui ritenga opportuno intervenire direttamente.

Quanto alle eventuali spese di lite o condanne, le stesse saranno imputate secondo le statuizioni dell’organo giudicante e secondo il criterio di imputabilità/responsabilità, tenuto conto della natura del vizio contestato e del soggetto cui lo stesso sia riferibile, fermo restando quanto previsto dagli atti di gara e dalla normativa vigente.

3. Sulla percentuale di riscossione corrispondente agli incassi indicati nel PEF, si precisa che l’entità del carico da affidare varia da tributo a tributo e varierà nel corso degli anni oggetto della concessione. L’esatta determinazione dei vari carichi sarà effettuata nel momento dell’elaborazione delle liste dei morosi e/o degli evasori totali a valle delle operazioni di accertamento e bonifica dati, annualità per annualità. I carichi da affidare presuppongono un’attività preliminare di controllo e verifica della regolarità delle operazioni propedeutiche alla riscossione coattiva (es. regolarità della notifica, verifica degli atti propedeutici annullati e/o riemessi; rettifiche atti effettuate, ecc.).

4. Si conferma che non risulta personale dell’affidatario uscente da riassorbire alle dipendenze del nuovo Concessionario. Il personale indicato all’art. 3 del Disciplinare e negli atti economici di gara è stato stimato ai fini della costruzione del PEF e della valutazione della sostenibilità economico-organizzativa del servizio. Tale indicazione non si riferisce a personale nominativamente individuato da riassorbire.
Resta fermo, tuttavia, che ai sensi degli atti di gara il Concessionario dovrà garantire, per tutta la durata dell’affidamento, la disponibilità di almeno n. 2 impiegati e n. 1 supervisore responsabile interno, adeguatamente qualificati e formati, da destinare all’esecuzione del servizio.


Comune di Alliste

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